Art. 301
RegolamentoSez. II

Art. 301

273 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Per le successioni che si aprono all'estero, la qualità ereditaria è provata secondo le forme della rispettiva legislazione, ed i documenti giustificativi spediti in modo autentico dovranno avere il visto degli agenti diplomatici e consolari del Regno d'Italia, e la ricognizione della firma dei Medesimi per parte del ministero degli affari esteri.
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