Regolamento›Capo III
Art. 30
125 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Ogni consegnatario di oggetti mobili tiene in evidenza la situazione della contabilità del materiale di cui risponde, secondo le quantità, le destinazioni e le classificazioni risultanti dal relativo inventario; nota a debito gli oggetti di nuova introduzione e a credito quelli estratti, e tutte le variazioni e le trasformazioni, così pel numero come per la qualità e specie, e pel valore.
A tale effetto, oltre all'inventario, egli deve tenere un registro d'entrata e d'uscita in corrispondenza coll'inventario medesimo.
Devono inoltre essere tenuti dalle ragionerie degli uffici provinciali e compartimentali tutti quei libri e registri che occorrono, per avere sempre in evidenza la gestione di ciascun consegnatario secondo le specialità e l'importanza dei vari servizi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-30