Regolamento›Sez. II
Art. 296
268 / 664In vigore dal 3 giu 1924
I titoli di spesa devono essere intestati al nome dei creditori dello Stato ed indicare che sono pagabili con quietanza di essi o del loro procuratore.
Quando la quietanza sia fatta per atto pubblico e la procura sia inserita in questo atto, il pagamento può essere fatto al procuratore quantunque non sia nominato nell'ordine di spesa.
È fatto salvo quanto è disposto per gli assegni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-296