Art. 292
RegolamentoSez. II

Art. 292

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In vigore dal 3 giu 1924
I titoli di spesa debbono essere scritti con chiarezza e nitidezza, senza cancellazione od alterazione di sorta. Accadendo errore, si provvede alla correzione con annotazione a tergo, quando non sia più conveniente annullare il titolo di pagamento e rifarne un altro, fermo quanto è disposto dall' per gli assegni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-292