Regolamento›Titolo VII›Capo I
Art. 282
460 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Gli assegni devono essere individuali. Sono anche considerati individuali quelli emessi per somma indivisa, sebbene sia richiesta la quietanza di più persone.
Possono essere emessi ordinativi diretti collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-282