Art. 28
RegolamentoCapo III

Art. 28

123 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Ogni inventario dei beni mobili, indicati all', deve avere una recapitolazione distinta per categorie e specie di materie. Queste recapitolazioni costituiscono il conto del debito da tenersi in evidenza per ciascun consegnatario responsabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-28