Regolamento›Titolo VII›Capo I
Art. 279
457 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Agli effetti di cui al terzo comma dell' della legge valgono come atti di autorizzazione della spesa anche gli ordini di accreditamento che vengono omessi per concedere aperture di credito a funzionari delegati nei casi e limiti consentiti.
Non ha luogo l'applicazione del disposto di cui al citato terzo comma dell' della legge quando per la natura della spesa l'autorizzazione di essa debba essere data prima dell'emissione del titolo di pagamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-279