Regolamento›Capo IV
Art. 267
330 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Per la eliminazione totale o parziale, dai registri ove sono inscritti, di quei crediti che, essendo in carico di contabili dello Stato, vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la già seguita legale estinzione, o perché indebitamente o erroneamente liquidati, provvedono le singole amministrazioni con atti da unirsi ai conti giudiziali dei contabili.
Per le partite che non siano in carico a contabili, l'annullamento è disposto, secondo le norme del precedente , ed esclusi i pareri ivi indicati, con decreti degli intendenti di finanza o del ministro delle finanze, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-267