Art. 266
RegolamentoCapo IV

Art. 266

329 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
I crediti annullati nei modi e colle forme prescritte dal precedente , sono cancellati dalle scritture delle varie amministrazioni, e quelli dati in carico ai contabili sono altresì portati a discarico nei loro conti giudiziali in base ai decreti di annullamento da unirsi ai conti medesimi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-266