Art. 261
RegolamentoCapo III

Art. 261

181 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Le ragionerie delle amministrazioni centrali e la direzione generale del tesoro per le proprie entrate, adempiuti gli esami e le scritturazioni prescritte negli articoli precedenti, comunicano alla ragioneria generale i risultati dei conti delle rispettive entrate, per la formazione dei conti riassuntivi, ai sensi dell'. Le forme e i termini per tali comunicazioni sono stabiliti dalla ragioneria generale con apposite istruzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-261