Regolamento›Capo III
Art. 258
178 / 664In vigore dal 3 giu 1924
In base alle risultanze dei conti degli agenti e delle proprie scritture, le amministrazioni centrali, le intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali, informano la direzione generale del tesoro delle irregolarità rilevate nei versamenti da parte degli agenti e dei provvedimenti adottati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-258