Art. 258
RegolamentoCapo III

Art. 258

178 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
In base alle risultanze dei conti degli agenti e delle proprie scritture, le amministrazioni centrali, le intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali, informano la direzione generale del tesoro delle irregolarità rilevate nei versamenti da parte degli agenti e dei provvedimenti adottati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-258