Art. 256
RegolamentoCapo III

Art. 256

176 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Gli agenti che riscuotono entrate amministrate da uffici provinciali e compartimentali diversi dalle intendenze di finanza, e che non hanno l'obbligo del non riscosso per riscosso, debbono, entro i primi cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo comma dell', presentare all'amministrazione centrale od agli uffici provinciali o compartimentali da cui direttamente dipendono, il conto, in uno o due esemplari come al precedente , delle entrate accertate e riscosse e dei versamenti fatti nella tesoreria nel periodo precedente, unendovi a corredo i documenti richiesti dai regolamenti e istruzioni speciali pei rispettivi servizi. Il conto deve presentare le stesse distinzioni ed indicazioni prescritte col precedente . Anche per tali conti le dimostrazioni analitiche occorrenti per talune specie di entrate formano oggetto di speciali prospetti da allegarsi a ciascun conto, o da trasmettersi separatamente nei modi e nelle forme indicate col detto .
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