Art. 246
RegolamentoCapo II

Art. 246

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In vigore dal 3 giu 1924
Quando i tesorieri ricevono entrate in seguito a mandati spediti da corpi morali o da altri debitori dello Stato, non debbono quietanzare i mandati ma bensì rilasciare, come per le altre entrate, le relative quietanze, e consegnarle a coloro che versano affinché le uniscano ai mandati stessi in prova della loro estinzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-246