Art. 234
RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 234

443 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Le fatture dei versamenti sono custodite dalla delegazione del tesoro fino a che il direttore generale del tesoro ne autorizzi la distruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-234