Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 230
439 / 664In vigore dal 16 dic 2000
1. I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo.
2. Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.
3. Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei debitori e tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti amministrativi e giudiziali.
4. Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali 'dedicatì intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale.
5. I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito.
6. Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, nonché assegni bancari emessi da banche sui conti in essere presso la Banca d'Italia, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni.
7. Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.
8. Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.
9. Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-230