Regolamento›Capo III
Art. 23
118 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Per quanto riguarda la formazione di nuovi inventari, lo stato degli esistenti, le modificazioni da recarvisi e la registrazione delle variazioni, tutte le amministrazioni governative sono sottoposte alla vigilanza del ministero delle finanze il quale può sempre accertare l'esistenza degli oggetti in conformità delle scritture.
Le norme da seguirsi in proposito formano oggetto di istruzioni speciali da emanarsi dal ministero delle finanze, ragioneria generale, di concerto colle amministrazioni interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-23