Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 228
437 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Gli agenti della riscossione che ritardino i versamenti nelle tesorerie incorrono, per ogni giorno di ritardo, in una multa commisurata all'interesse dell'uno per cento al mese sulle somme non versate.
Se il ritardo sia maggiore di cinque giorni, oltre all'applicazione della multa, si può far luogo al procedimento disciplinare a norma delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili.
Agli agenti i cui rapporti con l'amministrazione sono regolati da contratti, si applicano le penalità stabilite dai contratti medesimi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-228