Art. 22
RegolamentoCapo III

Art. 22

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In vigore dal 3 giu 1924
Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili. La consegna si effettua per mezzo d'inventari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-22