Regolamento›Capo III
Art. 22
117 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili.
La consegna si effettua per mezzo d'inventari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-22