Regolamento›Capo IV
Art. 218
325 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Le casse, i magazzini e le relative scritture elementari, tenute da agenti, da magazzinieri, da enti collettivi come consigli di amministrazione, comitati e simili, ed in generale da chiunque sia consegnatario di danaro, valori o materie appartenenti allo Stato, sono verificati da appositi funzionari delle competenti amministrazioni nei tempi stabiliti od in altri straordinari, giusta i regolamenti speciali pei diversi servizi.
Di ogni verificazione dev'essere fatto processo verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Ove non sia diversamente disposto dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni, per il servizio delle casse sopraindicate si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-218