Regolamento›Capo IV
Art. 212
319 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Ogni qualvolta nelle operazioni di tesoreria; il controllore capo od il capo della delegazione del tesoro rilevino abusi, irregolarità od infrazioni alle vigenti prescrizioni, ne informano immediatamente il direttore generale del tesoro per le occorrenti provvidenze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-212