Art. 208
RegolamentoCapo IV

Art. 208

315 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
La cassa corrente ha due serrature a congegni differenti le cui chiavi sono tenute l'una dal tesoriere centrale e l'altra dal controllore capo. La cassa di riserva ne ha tre, pure a congegni differenti e le chiavi si conservano una dal tesoriere centrale, una dal controllore capo e la terza dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-208