Regolamento›Capo IV
Art. 206
313 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Il controllore capo, alla immediata dipendenza del direttore generale del tesoro, esercita il controllo su tutte le operazioni giornaliere del tesoriere centrale e vigila sul maneggio e la custodia dei fondi e valori che, a qualunque titolo e per conto di qualsiasi amministrazione, diano luogo ad operazioni o rimangano giacenti presso la tesoreria centrale.
Il controllore capo risponde in solido col tesoriere centrale della gestione di questi; l'uno e l'altro sono inoltre responsabili dell'operato dei loro dipendenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-206