Art. 204
RegolamentoCapo IV

Art. 204

311 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
La tesoreria centrale, oltre le operazioni contemplate nel presente regolamento, compie anche quelle concernenti il servizio dell'amministrazione centrale della Cassa depositi e prestiti, per il quale il tesoriere centrale è pure tenuto a rendere conto alla Corte dei conti. Provvede inoltre al servizio del movimento dei fondi dello Stato con le sezioni di tesoreria ai sensi dell' e col contabile del portafoglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-204