Regolamento›Capo IV
Art. 202
309 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Lo Stato provvede al servizio di tesoreria mediante la tesoreria centrale e la tesoreria provinciale.
La prima è esercitata direttamente dallo Stato. L'esercizio della seconda può essere affidato ad un istituto bancario che lo effettua mediante sezioni nelle provincie e nelle colonie e con le norme contenute nel presente regolamento, in quelli speciali ed in apposite istruzioni.
L'istituto incaricato del servizio di tesoreria tiene le scritture stabilite dalle disposizioni in vigore e da tutte le altre che venissero in seguito emanate con regolamenti ed istruzioni ministeriali o dalle amministrazioni interessate previo accordo col ministro delle finanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-202