Art. 193
RegolamentoCapo II

Art. 193

51 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nel caso in cui esistano consegnatari di materie dipendenti da altri consegnatari o enti tenuti a rendere conto giudiziale a norma del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-193