Art. 190
RegolamentoCapo II

Art. 190

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In vigore dal 3 giu 1924
Gli agenti che hanno obbligo di riscuotere entrate dovute allo Stato a scadenze determinate, in conformità di liste di carico, debbono pagare del proprio le somme non riscosse, quando non giustifichino, entro un mese dalla data della scadenza delle singole rate, di aver iniziato gli atti coercitivi contro i debitori morosi, o non comprovino con validi documenti l'inesigibilità delle partite. Quelle partite che non possono esser dichiarate assolutamente inesigibili, rimangono iscritte a carico degli agenti. Quando questi paghino del proprio le somme dovute allo Stato, subentrano nelle azioni del medesimo à termini di diritto.
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