Art. 19
RegolamentoCapo III

Art. 19

114 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Gl'inventari dei beni dell'asse ecclesiastico, devoluti al demanio dello Stato, sono formati e tenuti in corrente colle variazioni presso le intendenze di finanza e il ministero delle finanze, separatamente dagli inventari, dal registro di consistenza e dai riepiloghi degli altri beni immobili, in conformità alle disposizioni date colla legge 15 agosto 1867, n. 3848, e col successivo regolamento del 22 detto mese, n. 3852.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-19