Regolamento›Capo II
Art. 189
47 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Gli agenti della riscossione sono responsabili della esazione dei diritti e dei crediti dello Stato liquidati da essi o dalle autorità competenti, secondo ne sia il caso.
Essi debbono riscuotere e versare nei termini stabiliti le somme di cui hanno debito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-189