Art. 189
RegolamentoCapo II

Art. 189

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In vigore dal 3 giu 1924
Gli agenti della riscossione sono responsabili della esazione dei diritti e dei crediti dello Stato liquidati da essi o dalle autorità competenti, secondo ne sia il caso. Essi debbono riscuotere e versare nei termini stabiliti le somme di cui hanno debito.
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