Art. 188
RegolamentoCapo II

Art. 188

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In vigore dal 3 giu 1924
Gli agenti indicati nell' del presente regolamento, oltre che della loro gestione personale, rispondono altresì dell'operato dei cassieri, impiegati o commessi di cui si valgono nel proprio ufficio, anche se la loro assunzione sia stata approvata dalle autorità competenti. Tale responsabilità non varia nè diminuisce per la vigilanza, pel sindacato o pel riscontro che venisse esercitato da altri funzionari sulla gestione dei detti agenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-188