Art. 187
RegolamentoTitolo VCapo I

Art. 187

427 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Gli agenti contabili debbono uniformarsi alle leggi ed alle istruzioni relative al corso legale ed alle specie delle valute che introitano ed esitano. Essi non possono fare il cambio delle specie che ricevono senza esserne autorizzati, eccetto che si tratti di monete introitate dagli agenti della riscossione, le quali siano ammesse nei versamenti presso le tesorerie entro limiti stabiliti dai regolamenti dei rispettivi servizi o da disposizioni particolari della direzione generale del tesoro.
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