Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 185
425 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Gli agenti contabili debbono prestare il loro servizio e tenere aperti i loro uffici in tutti i giorni feriali, e per le ore stabilite dagli speciali regolamenti ed istruzioni dell'amministrazione centrale da cui rispettivamente dipendono, salvo quanto può essere prescritto nei capitoli speciali per gli esattori delle imposte dirette.
Debbono anche fare le loro operazioni nei giorni festivi, quando ciò venga ordinato dalle competenti autorità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-185