Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 181
421 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Gli agenti contabili non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori o materie, se non in conformità delle leggi e dei regolamenti e dal giorno in cui ha principio la loro gestione.
La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso.
Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio ed il debito che l'agente assume.
Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-181