Art. 175
RegolamentoCapo IV

Art. 175

306 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Agli effetti dell' della legge gli agenti della riscossione e tutti coloro i quali riscuotono e maneggiano danari dello Stato sono sottoposti anche all'autorità del direttore generale del tesoro. Questi inoltre, in nome del ministro delle finanze, rappresenta in giudizio lo Stato contro i detentori del pubblico denaro, non che contro i debitori verso lo Stato per somme accertate, liquide e giù scadute a loro carico.
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