Regolamento›Capo IV
Art. 175
306 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Agli effetti dell' della legge gli agenti della riscossione e tutti coloro i quali riscuotono e maneggiano danari dello Stato sono sottoposti anche all'autorità del direttore generale del tesoro.
Questi inoltre, in nome del ministro delle finanze, rappresenta in giudizio lo Stato contro i detentori del pubblico denaro, non che contro i debitori verso lo Stato per somme accertate, liquide e giù scadute a loro carico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-175