Art. 174
RegolamentoCapo III

Art. 174

166 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Le verifiche alle ragionerie delle intendenze di finanze sono esclusivamente disposte dal ragioniere generale dello Stato. I funzionari incaricati delle verifiche debbono: a) esaminare gli atti e le scritture delle ragionerie predette, e ispezionare tutte le loro operazioni in relazione ai compiti che alle ragionerie sono assegnati; b) esaminare se i rapporti tra dette ragionerie e i reparti amministrativi delle intendenze, come pure fra questi e ì dipendenti uffici esecutivi, si svolgano in modo da assicurare la loro coordinata azione, ai fini della gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-174