Regolamento›Capo III
Art. 174
166 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Le verifiche alle ragionerie delle intendenze di finanze sono esclusivamente disposte dal ragioniere generale dello Stato.
I funzionari incaricati delle verifiche debbono:
a) esaminare gli atti e le scritture delle ragionerie predette, e ispezionare tutte le loro operazioni in relazione ai compiti che alle ragionerie sono assegnati;
b) esaminare se i rapporti tra dette ragionerie e i reparti amministrativi delle intendenze, come pure fra questi e ì dipendenti uffici esecutivi, si svolgano in modo da assicurare la loro coordinata azione, ai fini della gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-174