Regolamento›Capo II
Art. 168
42 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Le ragionerie centrali vigilano, secondo gli ordini impartiti dal ministro per le finanze, pel tramite della ragioneria generale, perché sia assicurata la regolarità della gestione relativa al patrimonio e al bilancio dello Stato.
Esse tengono, colle forme prescritte dalla ragioneria generale, le scritture e tutti i registri necessari affinché risultino in ogni loro particolarità gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alle entrate ed alle spese, sia in relazione alla sostanza patrimoniale e alle sue variazioni.
Tutte le registrazioni debbono essere eseguite con la massima precisione, in chiara calligrafia, senza abrasioni nè cancellature.
Spettano inoltre alle ragionerie centrali tutte le attribuzioni di carattere contabile riguardanti le amministrazioni cui esse sono addette.
Nessuna variazione può apportarsi alle attribuzioni anzi dette, senza il preventivo assenso del ministro per le finanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-168