Art. 149
RegolamentoCapo III

Art. 149

161 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Il rendiconto generale finanziario viene trasmesso alla Corte dei conti in tre esemplari e quello patrimoniale in un solo esemplare. La Corte dei conti eseguisce le verificazioni di sua competenza e dentro il 15 dicembre restituisce due esemplari del rendiconto finanziario, accompagnandoli con una relazione al Parlamento, nella quale sono esposte le sue osservazioni sul rendiconto finanziario e su quello patrimoniale, nonché sui conti speciali che vi sono uniti a corredo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-149