Art. 146
RegolamentoCapo III

Art. 146

158 / 664
In vigore dal 30 set 1973
La seconda parte del rendiconto generale comprende la dimostrazione della consistenza del patrimonio dello Stato al principio dell'esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di esso distintamente: a) per le attività e passività finanziarie proprie del conto del tesoro; b) per i beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura industriale e le altre attività disponibili; c) per i materiali militari, i beni destinati ai servizi dello Stato, il materiale scientifico ed artistico e le altre attività non disponibili; d) per le passività consolidate, perpetue e redimibili e le passività diverse. Il conto del patrimonio è inoltre corredato: 1° di una dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e quello del patrimonio, intesa a determinare le variazioni patrimoniali comprese negli accertamenti di bilancio, l'entrata e la spesa netta e di conseguenza il beneficio o la perdita che il bilancio ha lasciato al patrimonio; 2° le rendite e le spese della parte effettiva del bilancio nonché quelle derivanti dalla gestione del patrimonio" con l'altra "le rendite e le spese derivanti dalla gestione del bilancio e da quella del patrimonio; 3° del conto delle attività e passività classificate secondo i vari ministeri che le amministrano. Sono allegati al conto generale del patrimonio i conti speciali dimostrativi dei risultati di singole aziende od operazioni nelle quali sia impegnata la finanza dello Stato.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-146