Art. 144
RegolamentoCapo II

Art. 144

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In vigore dal 22 giu 1948
Le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa sono ripartite in articoli, da ciascun Ministro, d'intesa con quello per il tesoro nei modi di cui all'art. 38-bis della legge. Analogamente verrà provveduto alla ripartizione in articoli delle nuove o maggiori somme che si stanziano nel corso dell'esercizio, nonché alla distribuzione fra i vari articoli delle riduzioni disposte, durante l'esercizio medesimo, agli stanziamenti di bilancio ed agli eventuali trasporti di fondi da un articolo all'altro di un medesimo capitolo. Con decreti da emanarsi dai Ministri competenti, di concerto con quello per il tesoro e da registrarsi alla Corte dei conti viene provveduto, quando occorra, alla istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per le spese da effettuarsi in conto residui degli esercizi anteriori, per le quali non esiste nel bilancio dicompetenza in corso il capitolo corrispondente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-144