Art. 141
RegolamentoCapo II

Art. 141

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In vigore dal 30 set 1973
Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni "spese di rappresentanza" e "spese casuali". Al capitolo "spese di rappresentanza" sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Il capitolo per "spese casuali" è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali. È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. E vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo "spese di rappresentanza" per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-141