Art. 14
RegolamentoCapo III

Art. 14

109 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Nei registri esistenti presso il ministero delle finanze, in quelli esistenti presso le intendenze di finanza non che nei riepiloghi si fa annotazione dei beni assegnati alla dotazione della Corona e di quelli destinati in uso od in servizio delle diverse amministrazioni dello Stato. Queste annotazioni esonerano tanto il ministero delle finanze quanto le intendenze di finanza da ogni ingerenza sino a che permane la destinazione suddetta, salvo per quanto riguarda i beni destinati a pubblici servizi il disposto del successivo .
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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-14