Art. 130
RegolamentoCapo II

Art. 130

27 / 664
In vigore dal 30 set 1973
Le spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) sono quelle connesse con il normale svolgimento dell'attività statale. Tra dette spese sono comprese, in apposita categoria, quelle per l'ammortamento di beni mobili ed immobili patrimoniali, costituiti con assegnazioni di spese in conto capitale, in uso alle diverse amministrazioni statali. Le quote di ammortamento vengono annualmente determinate, per i beni mobili, sulla base della media delle spese degli ultimi esercizi; per quelli immobili in misura percentuale del valore dei beni stessi. Il numero degli esercizi da considerare ai fini della media e la percentuale da applicare sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro. Le spese in conto capitale (o di investimento) sono quelle riferibili ad investimenti diretti e indiretti, nonché ad operazioni per concessioni di crediti. Per le spese correnti e quelle in conto capitale sono distinte, con apposita indicazione, le spese fisse, ossia quelle derivanti da leggi organiche o da impegni permanenti e che hanno scadenze determinate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-130