Art. 115
RegolamentoCapo IV

Art. 115

297 / 664
In vigore dal 3 mag 1946
I decreti di approvazione dei contratti devono essere trasmessi alla ragioneria centrale e, se di importo eccedente le lire 20.000, anche alla Corte dei conti per l'esame, il riscontro e le registrazioni di loro competenza. Vi sono uniti una copia del contratto, tutti i documenti che debbono essere allegati al contratto, come le perizie, il parere del consiglio di Stato, gli atti d'incanto o di licitazione privata ed ogni altro elemento o documento necessario.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti [...] dagli articoli 39, 115, 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-115