Regolamento›Capo IV
Art. 112
294 / 664In vigore dal 3 giu 1924
I lavori addizionali debbono essere approvati dalla stessa autorità che approvò il contratto pei lavori principali, e debbono osservarsi le stesse formalità seguite pel contratto principale, non ostante che in questo fosse stato stipulato l'obbligo dell'impresario di eseguire anche i lavori addizionali ai prezzi ed alle condizioni stabilite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-112