Art. 108
RegolamentoCapo IV

Art. 108

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In vigore dal 3 giu 1924
I decreti di approvazione debbono sempre emanare dai competenti ministri, non solo nel caso previsto nella seconda parte dell'articolo precedente, ma anche in tutti i casi nei quali il contratto stipulato non sia conforme al progetto e alle condizioni prestabilite su cui non fu sentito il parere del consiglio di Stato.
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