Art. 98
Capo XI

Art. 98

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In vigore dal 10 lug 1924
Al personale non insegnante, che sia a carico delle Stato, i congedi sono accordati secondo le norme vigenti per gl'impiegati civili. Al detto personale, quando sia a carico degli enti locali, non possono accordarsi congedi dagli enti stessi per ragioni di famiglia, se non previo consenso del preside.
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