Art. 95
Capo XI

Art. 95

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In vigore dal 10 lug 1924
I congedi per motivi di salute sino alla durata complessiva di un mese nell'anno scolastico sono accordati ai professori dai presidi e ai presidi dai provveditori agli studi. Per ulteriore congedo sino al massimo di un secondo mese nell'anno scolastico, i professori ed i presidi debbono presentare, per via gerarchica, domanda al ministro, convalidata da certificato medico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-95