Art. 88
Capo X

Art. 88

88 / 144
In vigore dal 10 lug 1924
In base alla norma del precedente articolo si determina il numero complessivo dei bidelli a carico dello Stato da stabilire con decreto del ministro della pubblica istruzione d'accordo con quello delle finanze, a sensi dell', cap. del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054. Il ministro della pubblica istruzione ripartisce con suo decreto i posti di bidello tra i singoli istituti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-88