Art. 82
Capo IX

Art. 82

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In vigore dal 10 lug 1924
Negl'istituti in cui il personale di segreteria, è a carico degli enti locali vi è un segretario, quando la popolazione scolastica sia di almeno 100 alunni per tre anni di seguito, fatta eccezione per gl'istituti tecnici, che hanno in ogni caso un segretario.
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