Art. 59
Capo VI

Art. 59

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In vigore dal 10 lug 1924
Il preside sottopone all'approvazione del collegio dei professori anche le norme didattiche generali che reputi necessarie all'armonico svolgimento dei programmi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965#art-59