Art. 55
Capo VI

Art. 55

55 / 144
In vigore dal 10 lug 1924
Quando il collegio consenta, nel caso previsto dall', comma 2°, del Regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, una diversa distribuzione di programma nella parte non ancora resa di pubblica ragione mediante affissione nell' albo dell'istituto, il nuovo professore può proporre e il collegio deliberare la sostituzione di testi che si dimostri conseguentemente necessaria.
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